Art. 58 — Nuove prove in appello

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Il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. E' fatta salva la facolta' delle parti di produrre nuovi documenti.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1993 al 4 gennaio 2024

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 58, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 36/2025

    Ha colpito questo articolo
    27 marzo 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., l’art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,». La disposizione censurata dalla CGT Campania, introdotta allo scopo di porre limiti all’ingresso di nuovo materiale cognitivo nel giudizio di secondo grado, accorda priorità all’esigenza di arginare la dilatazione dei tempi di definizione del giudizio tributario. L’ampiezza semantica dei termini «deleghe» e «procure», confermata dalla clausola di chiusura concernente gli «altri atti di conferimento di potere», induce ad includere nel perimetro del divieto non solo le deleghe con cui viene attribuito il potere di firma degli atti impositivi e, più in generale, gli atti di conferimento della rappresentanza sul piano sostanziale, ma anche gli atti costituenti il presupposto della rappresentanza processuale e quelli di designazione del difensore abilitato all’assistenza tecnica in giudizio. Pur tuttavia, in tale accezione, gli atti in questione non costituiscono temi di prova soggetti alle ordinarie preclusioni istruttorie, in quanto non attengono al merito della causa, ma alla legittimazione processuale o alla rappresentanza tecnica e, quindi, alla regolare costituzione del rapporto processuale. Ciò precisato, la deroga alla regola della limitata acquisibilità di nova istruttori introdotta per le deleghe, le procure e gli altri atti di conferimento di potere in senso sostanziale risulta priva di una ragionevole ratio distinguendi. La sottrazione di tali documenti al regime generale, infatti, pur perseguendo la finalità deflattiva di limitare ulteriormente il materiale cognitivo acquisibile in appello, non trova appiglio nelle caratteristiche oggettive – strutturali, effettuali e funzionali – degli atti esclusi, non essendo rinvenibile in essi un elemento differenziale sul quale il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, possa costruire una disciplina diversificata. All’opposto, le deleghe, le procure e gli altri atti di conferimento di potere non solo appartengono al più ampio genus delle prove documentali, che l’art. 58, comma 1, sottopone alla regola generale della producibilità, ma non presentano tratti differenziali idonei ad incidere sul meccanismo di acquisizione di nova istruttori in appello. La manifesta irragionevolezza del frammento normativo in esame viene ancor più chiaramente in luce ove si consideri che il divieto assoluto di produzione dei documenti indicati altera la parità delle armi, in quanto sottrae una facoltà difensiva alla parte che, in base al thema decidendum, sia chiamata a fornirne dimostrazione in giudizio. Inoltre, la disposizione in scrutinio comporta un’ingiustificabile compressione del diritto alla prova, quale nucleo essenziale del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del contraddittorio, considerando che il processo di appello costituisce la prima e unica occasione per dedurre i mezzi di prova che non siano stati introdotti in primo grado per causa non imputabile alla parte. Né, in relazione alla specifica ipotesi in esame, le conseguenze sfavorevoli possono ritenersi adeguatamente bilanciate dall’interesse all’accelerazione dei tempi di definizione del giudizio. La finalità acceleratoria e deflattiva è, infatti, realizzata sopprimendo il diritto alla prova nei casi in cui il giudizio di appello rappresenta l’unica occasione per il suo esercizio, essendone stata la deduzione in prime cure impossibile a causa di un fatto ostativo esterno alla sfera volitiva e di controllo della parte. (Precedenti: S. 41/2024 - mass. 46056; S. 275/1990 - mass. 15861; S. 248/1974 - mass. 7457).

    Art. 58 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 199/2017

    Questione infondata
    14 luglio 2017

    È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2 (in sé e in relazione al comma 1), del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Campania - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, nonché ai "criteri di razionalità" e ai "principi generali dell'ordinamento" - nella parte in cui prevede che nel giudizio di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. Le censure sono prive di autonomo sviluppo argomentativo e - per quella basata sulla violazione di "criteri di razionalità" e non meglio precisati "principi generali dell'ordinamento" - manca altresì l'indicazione dei parametri costituzionali.

    Art. 58 Disposizioni sul processo tributario · Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art58 · fonte del testo

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