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[1]Fino a quando non siano definitivamente costituiti gli uffici per gli affari di culto indicati nell'art. 21, gli attuali Economati generali dei benefici vacanti nelle antiche Provincie del Regno, e le Prefetture nei territori annessi eserciteranno provvisoriamente le attribuzioni demandate agli uffici medesimi.
[2]A decorrere dal 1° luglio 1929 alle spese occorrenti per i Regi economati su menzionati si provvedera' a carico dello Stato, con apposito stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.
[3]Sino alla completa attuazione del Concordato, e non oltre un triennio, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto e' autorizzato a trattenere al Ministero, con funzioni amministrative, un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione o equiparato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 4 agosto 1932
Il Regio D.L. 19 agosto 1932, n. 1080, convertito senza modificazioni dalla L. 6 aprile 1933, n. 455, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La facolta' attribuita dall'art. 31, comma 3°, della legge 27 maggio 1929, n. 848, al Ministro per la giustizia di trattenere al Ministero, con funzioni amministrative, un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato, e' prorogata per un anno ed e' devoluta, a decorrere dal 4 agosto 1932, al Ministro per l'interno".
Testo in vigore dal 4 agosto 1932 al 3 giugno 1985
