Articolo abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Articolo abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985. 168 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le nomine degli ecclesiastici investiti di benefici aventi cura d'anime e dei loro coadiutori con diritto di futura successione hanno corso e sono produttive di tutti gli effetti civili, quando, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della nomina, il procuratore generale della Corte di appello non abbia fatto alcuna osservazione in contrario. Qualora il procuratore generale ritenga che gravi ragioni, anche soltanto relative all'esercizio del ministero pastorale in una determinata residenza, si oppongano alla nomina, le comunica riservatamente all'Ordinario diocesano, e, in pari tempo, ne informa il Ministro per la giustizia e gli affari di culto. Con cio' rimane sospeso il corso della nomina ecclesiastica sino alla risoluzione del dissenso.
tolto: Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, tenute presenti le eventuali osservazioni dell'autorita' ecclesiastica, decide sul mantenimento o meno dell'opposizione.
tolto: Ove ritenga fondate le ragioni di opposizione, promuove, per la definizione della vertenza, gli opportuni accordi con la Santa Sede, restando riservato all'autorita' ecclesiastica l'esercizio della facolta' deferitale dall'art. 21, terzo comma, del Concordato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1985, N. 222
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-05-27;848~art2 · fonte del testo
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