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[1]Fino a quando non siano definitivamente costituiti gli uffici per gli affari di culto indicati nell'art. 21, gli attuali Economati generali dei benefici vacanti nelle antiche Provincie del Regno, e le Prefetture nei territori annessi eserciteranno provvisoriamente le attribuzioni demandate agli uffici medesimi.
[2]A decorrere dal 1° luglio 1929 alle spese occorrenti per i Regi economati su menzionati si provvedera' a carico dello Stato, con apposito stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.
[3]Sino alla completa attuazione del Concordato, e non oltre un triennio, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto e' autorizzato a trattenere al Ministero, con funzioni amministrative, un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione o equiparato.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 4 agosto 1932
