Articolo abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Articolo abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985. 80 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Con Regi decreti, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme:
tolto: a) per l'approvazione dei rendiconti consuntivi delle fabbricerie, che non fossero stati approvati al momento dell'entrata in vigore della presente legge;
tolto: b) per l'approvazione dei conti giudiziari dei cessati subeconomi dei benefici vacanti non presentati alla Corte dei conti alla data di attuazione della presente legge, nonche' i conti di chiusura delle gestioni subeconomali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1985, N. 222
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-05-27;848~art32 · fonte del testo
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