Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1983 al 15 novembre 1984. Leggi il testo vigente →

Nel rispetto delle previsioni finanziarie di cui all'articolo 25, a decorrere dall'esercizio 1984, il disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'unita' sanitaria locale, ferma restando l'applicazione dell'articolo precedente, e' ripianato a cura della regione o provincia autonoma competente. Quando il disavanzo non puo' essere ripianato con le disponibilita' complessive di parte corrente della quota del fondo sanitario nazionale assegnate alla regione o provincia autonoma, o con le disponibilita' derivanti dalle entrate previste dal secondo comma dell'articolo 25, la regione o provincia autonoma e' tenuta a ripianare il disavanzo delle unita' sanitarie locali mediante:

  • 1)prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e per le regioni a statuto speciale o province autonome dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti;
  • 2)quote di partecipazione al costo delle prestazioni, con esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione alla spesa in base a leggi nazionali e garantendo la gratuita' delle prestazioni ospedaliere e la somministrazione gratuita dei farmaci di cui al secondo comma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Limitatamente all'esercizio 1984 la disposizione di cui al primo comma si applica esclusivamente al disavanzo della gestione di competenza.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1983 al 15 novembre 1984

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 245/1984

    Ha colpito questo articolo
    5 novembre 1984

    L'assistenza sanitaria ed ospedaliera non si risolve in una materia pienamente assimilabile agli altri settori di competenza regionale, sia per la particolare intensità dei limiti cui sono in tale campo sottoposte la legislazione e l'amministrazione delle Regioni, sia per le peculiari forme e modalità di finanziamento della relativa spesa pubblica, sia per i tipici rapporti che l'ordinamento vigente stabilisce tra le varie specie di enti ed organismi operanti nella materia. Pur non essendo secondario il ruolo attribuito, nel settore in esame, alle Regioni, la parte essenziale della spesa sanitaria ed ospedaliera non può non gravare sullo Stato, poiché il diritto alla salute spetta egualmente a tutti i cittadini e va salvaguardato sull'intero territorio nazionale. Gran parte della spesa sanitaria si forma inoltre indipendentemente dalle scelte regionali, sicché non può essere addossata alle Regioni l'effettiva responsabilità delle spese delle unità sanitarie locali, indipendentemente dai fattori che abbiano prodotto il disavanzo delle stesse. È pertanto illegittimo l'art. 29, comma 2, n. 1, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui prevede che, per ripianare il disavanzo delle unità sanitarie locali, le Regioni sono tenute - anziché facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8 della l. n. 281 del 1970, quanto alle Regioni a Statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome.

    Art. 27 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 7 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 19 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 29 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art29 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari