Sulla base degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e dei livelli assistenziali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1984-86 e' determinato:

  • a)per la parte corrente, in lire 108.580 miliardi, cosi' ripartite: esercizio 1984: lire 34.000 miliardi; esercizio 1985: lire 36.380 miliardi; esercizio 1986: lire 38.200 miliardi; per le attivita' a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 505 miliardi per il 1984, di lire 700 miliardi per il 1985 e di lire 750 miliardi per il 1986;
  • b)per la parte in conto capitale, in lire 3.550 miliardi, da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuti presenti i piani sanitari regionali e le esigenze di riequilibrio territoriale nella dotazione di servizi sanitari, nelle seguenti quote: per investimenti di mantenimento, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 200, 350, 500, per un totale di miliardi 1.050; per investimenti di innovazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 450, 650, 700, per un totale di miliardi 1.800; per investimenti di trasformazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 100, 200, 400, per un totale di miliardi 700. A modifica di quanto previsto dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale. Le regioni e le province autonome che possono con proprie leggi assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente comma, con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste ai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome, ovvero attingendo ad economie di gestione delle somme loro attribuite dal fondo sanitario nazionale. Le regioni e le province autonome sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilita' separata.

Testo vigente dal 28 dicembre 1983

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 245/1984

    Illegittimità dichiarata
    5 novembre 1984

    L'art. 25, comma 3, della l. 27 dicembre 1983 n. 730 - secondo il quale le Regioni possono assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive, con prelievo dalla quota del fondo sanitario nazionale - prevede chiaramente solo una facoltà per le Regioni di assicurare le prestazioni aggiuntive, sicché non è prospettabile lesione dell'autonomia finanziaria della Regione, derivante dal necessario ricorso alle entrate di parte corrente a causa dell'insufficienza della quota del fondo, la quale non può assumere rilievo in difetto di impugnazione delle norme sull'entità ed il riparto del fondo stesso. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 32, comma 1, e 119 Cost., ed all'art. 19 dello Statuto della Regione siciliana).

    Art. 27 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 7 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 19 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 29 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art25 · fonte del testo

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