A decorrere dal 1984, qualora il consuntivo dell'esercizio finanziario si chiuda con un disavanzo non ripianabile con risorse a disposizione dell'unita' sanitaria locale e non siano previste misure adeguate per riassorbirlo entro il secondo anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo, la regione provvede ad esercitare, previa diffida, attraverso il comitato regionale di controllo, i poteri sostitutivi relativamente agli atti di competenza del comitato di gestione e dell'assemblea dell'unita' sanitaria locale, ovvero richiede, con deliberazione motivata in riferimento a inadempienze del comitato di gestione, lo scioglimento di quest'ultimo al commissario del Governo. Il comitato deve essere ricostituito entro sei mesi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1983

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 245/1984

    Illegittimità dichiarata
    5 novembre 1984

    L'art. 28 della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - il quale prevede che, nel caso di disavanzo non ripianabile delle unità sanitarie locali, la Regione provvede ad esercitare, mediante il Comitato regionale di controllo, i poteri sostitutivi, ovvero richiede al Commissario del Governo lo scioglimento del Comitato di gestione - non è lesivo della competenza regionale in tema di controlli. La norma impugnata non introduce infatti innovazioni circa i controlli sostitutivi esercitabili da parte dei Comitati regionali di controllo, ma presuppone una competenza preesistente in base alla l. 10 febbraio 1953, n. 62, fermo restando che la disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali, cui sono assimilate le unità sanitarie locali, spetta in prima linea alle leggi della Repubblica; lo scioglimento dei Comitati di gestione delle unità sanitarie locali, quale atto di controllo sugli organi, è di competenza dello Stato ai sensi della legge di riforma sanitaria, che attribuisce ai Comitati regionali solo i controlli sugli atti, e la previsione di una richiesta da parte della Regione al Commissario del Governo si colloca sul piano della collaborazione tra Stato e Regione. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 123 e 130 Cost.).

    Art. 27 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 7 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 19 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 29 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art28 · fonte del testo

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