L'art. 28 della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - il quale prevede che, nel caso di disavanzo non ripianabile delle unità sanitarie locali, la Regione provvede ad esercitare, mediante il Comitato regionale di controllo, i poteri sostitutivi, ovvero richiede al Commissario del Governo lo scioglimento del Comitato di gestione - non è lesivo della competenza regionale in tema di controlli. La norma impugnata non introduce infatti innovazioni circa i controlli sostitutivi esercitabili da parte dei Comitati regionali di controllo, ma presuppone una competenza preesistente in base alla l. 10 febbraio 1953, n. 62, fermo restando che la disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali, cui sono assimilate le unità sanitarie locali, spetta in prima linea alle leggi della Repubblica; lo scioglimento dei Comitati di gestione delle unità sanitarie locali, quale atto di controllo sugli organi, è di competenza dello Stato ai sensi della legge di riforma sanitaria, che attribuisce ai Comitati regionali solo i controlli sugli atti, e la previsione di una richiesta da parte della Regione al Commissario del Governo si colloca sul piano della collaborazione tra Stato e Regione. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 123 e 130 Cost.).
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