Il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, continua ad applicarsi alle amministrazioni ed agli enti ivi indicati anche per l'anno 1984, ad eccezione dei posti che risulteranno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1983, nonche' ad eccezione delle assunzioni nei ruoli locali delle amministrazioni statali in provincia di Bolzano di cui all'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione consentita, altresi', l'assunzione per la sostituzione, eventualmente non ancora effettuata, del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa nel corso dell'anno 1983, per una aliquota non superiore al quindici per cento dei posti resisi disponibili; l'eventuale frazione di posto derivante dall'applicazione della predetta percentuale si arrotonda all'unita' superiore. Sono parimenti esclusi dal divieto le assunzioni per rinnovo necessario di incarichi temporanei scadenti il 31 dicembre 1983 o nel corso dell'anno 1984 e le assunzioni temporanee per esigenze stagionali in misura e durata non superiori a quelle utilizzate per gli stessi fini nell'anno 1983. Sono altresi' escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1983 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1983 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Resta salva l'applicazione dell'articolo 2 della legge 1 marzo 1975, n. 44, e dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1984, N. 887)) Continua ad applicarsi, per l'anno 1984, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima parte, quinto, sesto, settimo e decimo, della legge 26 aprile 1983, numero 130. 1 Per il Servizio sanitario nazionale le eventuali necessita' di assunzioni di personale, in special modo sanitario, sono valutate, secondo i rispettivi statuti, dalle regioni nel cui ambito territoriale insistono le relative unita' sanitarie locali. Detta valutazione viene effettuata nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma terzo del presente articolo "nella parte in cui non prevede che siano le Regioni - anziche' il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessita', i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale presso gli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni medesime, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste per le amministrazioni regionali dall'art. 9, comma quinto, della legge n. 130 del 1983".

Testo vigente dal 1 gennaio 1985

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 245/1984

    Ha colpito questo articolo
    5 novembre 1984

    Non è lesiva dell'autonomia regionale una disciplina, qual è quella dettata dall'art. 19, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che, nel prorogare il blocco delle assunzioni di personale, subordina le nuove assunzioni presso le amministrazioni regionali e la autorizzazione regionale a nuove assunzioni presso le unità sanitarie locali al rispetto di appositi atti governativi di indirizzo e coordinamento. È infatti legittima la previsione in materia di tale funzione statale, quando il possibile contenuto degli atti di indirizzo e coordinamento sia rappresentato, come è nella specie, non da semplici prescrizioni di blocco delle assunzioni, derogabile solo in casi stabiliti da organi governativi, ma dall'individuazione di limiti entro i quali debba risultare contenuta la spesa delle regioni derivante da nuove assunzioni, superabile solo in presenza di valutazioni di indispensabilità da compiersi ad opera di organi regionali. Ne' la proroga del blocco vale ad escludere il carattere transitorio della misura. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, commi 3 e 4, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118 Cost.). - Cfr. S. n. 307/83.

    Art. 27 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 7 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 19 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 29 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1984 al 1 gennaio 1985. 51 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… e dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. tolto: Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutate le eventuali necessita', determina, con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, i casi in cui sia indispensabile procedere ad ulteriori assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali e' fatto divieto di procedere ad assunzioni. aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1984, N. 887 Continua ad applicarsi, per l'anno 1984, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art19 · fonte del testo

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