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Con le norme della presente legge, oltre che per gli scopi di cui all'art. 13 e con i compiti di cui all'art. 18, potranno altresi' essere costituiti Consorzi per qualsiasi altra coltivazione che abbia particolare importanza per l'economia nazionale o speciale carattere industriale. Per gli anzidetti Consorzi la contribuzione da corrispondersi dai singoli consorziati sara' fissata dalla relativa Commissione amministrativa entro i limiti stabiliti dal decreto di costituzione.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art17 · fonte del testo

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