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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, puo':

  • a)rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro insetti e gli altri nemici delle stesse, disponendo l'esecuzione delle operazioni a spese degli inadempienti e dei ritardatari;
  • b)ordinare la costituzione dei Consorzi obbligatori fra proprietari e conduttori di terreni, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate ed insetti o altri nemici delle stesse.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art11 · fonte del testo

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