Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1949 al 13 gennaio 1957. Leggi il testo vigente →

Sono concessi il beneficio dell'imposta, fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente art. 13, purche' la costruzione sia iniziata, ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso art. 13. Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, e' dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria.

Testo in vigore dal 18 luglio 1949 al 13 gennaio 1957

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art14 · fonte del testo

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