Corte costituzionale

Ordinanza n. 385/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1985 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6-terr.d.l. 1150/1967

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 ter d.l.

11 dicembre 1967 n. 1150 (agevolazioni tributarie in materia di

edilizia) convertito con modif. nella legge 7 febbraio 1968 n. 26,

giudizio promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1977 dalla

Commissione tributaria di primo grado di La Spezia sul ricorso proposto

da Guidi Adele, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'anno

1978.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore dott. Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Guidi Adele,

avente ad oggetto agevolazioni tributarie per la costruzione di edifici

di abitazione, previste dall'art. 14 l. 2 luglio 1949 n. 408, la

Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza del 15

dicembre 1977 (reg. ord. n. 179 del 1978) sollevava, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6

ter d.l. 11 dicembre 1967 n. 1150 conv. in l. 7 febbraio 1968 n. 26,

concernente l'ambito di applicabilità di dette agevolazioni;

che la Commissione esponeva che la Guidi aveva acquistato nel

territorio del Comune di Montignoso un'area necessaria a costruire una

casa di abitazione ed aveva invocato il beneficio dell'imposta fissa di

registro;

che l'Ufficio del registro, ritenuto che il beneficio non potesse

applicarsi per la parte di suolo eccedente l'area coperta, aveva

notificato un'ingiunzione di pagamento per il recupero dell'imposta

relativa a detta eccedenza;

che la contribuente aveva presentato ricorso, richiamando il sopra

citato art. 6 ter, il quale stabilisce che "nei comuni dotati di piano

regolatore generale o di programma di fabbricazione" i benefici di cui

alla l. n. 408 del 1949 si applicano "all'intera area necessaria per

realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme e prescrizioni

urbanistiche per le zone residenziali";

che, ciò premesso, la Commissione osservava come la ricorrente

aveva dovuto lasciare non edificata una parte dell'area acquistata, in

osservanza del locale piano territoriale paesistico, redatto sulla base

della l. 29 giugno 1939 n. 1497;

che il citato art. 6 ter era di stretta interpretazione e perciò

non permetteva l'applicazione dei benefici tributari quando la

necessità di lasciare non edificata una parte dell'area fosse imposta

da disposizioni diverse (nella specie: piani paesistici) da quelle

contenute nei piani regolatori o nei programmi di fabbricazione;

che la Commissione riteneva che, per effetto di tale disciplina, a

situazioni analoghe corrispondevano, senza plausibile giustificazione,

trattamenti diversi;

che pertanto essa impugnava il citato art. 6 ter "nella parte in

cui non estende l'art. 14 l. 2 luglio 1949 n. 408, e successive

modificazioni, alle zone residenziali che soggiacciano a norme e

prescrizioni di piani territoriali paesistici per l'intera area

necessaria a realizzare i volumi fabbricabili stabiliti da dette norme

e prescrizioni";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

sosteneva la non fondatezza della questione.

Considerato che le disposizioni legislative in cui sono previste

agevolazioni tributarie hanno carattere derogatorio e costituiscono

frutto di scelte del legislatore, sindacabili dal giudice di

legittimità costituzionale soltanto se irrazionali o ingiustificate;

che nella specie la norma denunciata (cit. art. 6 ter d.l. 11

dicembre 1967 n. 1150, conv. con modificazioni in legge 7 febbraio 1968

n. 26) prevede i benefici tributari di cui all'art. 14 l. 2 luglio 1949

n. 408 e succ. mod. (imposta fissa di registro e riduzione al quarto di

quella ipotecaria) per il trasferimento dell'intera area necessaria a

realizzare in zone residenziali i volumi fabbricabili stabiliti dal

piano regolatore generale o dal programma di fabbricazione, mentre non

vi comprende le analoghe prescrizioni dei piani paesistici;

che le due situazioni messe a raffronto, contrariamente a quanto

ritiene il giudice a quo, sono profondamente eterogenee;

che, invero, la ricordata agevolazione tributaria trova il suo

fondamento nel fine, perseguito dal legislatore, di incentivare le

costruzioni nelle zone destinate all'espansione edilizia, fine a cui è

data speciale rilevanza anche rispetto all'ordinaria imposizione

tributaria;

che, per contro, nelle località incluse nei piani paesistici viene

prevalentemente in considerazione la salvaguardia

estetico-paesaggistica delle zone protette, per cui sono imposti dai

detti piani divieti o limitazioni alle costruzioni (cfr. cit. l. 29

giugno 1939 n. 1497 con il relativo regolamento approvato con R.D. 3

giugno 1940 n. 1357; e, ora, anche, d.l. 27 giugno 1985 n. 312

convertito nella l. 8 agosto 1985 n. 431);

che quindi, rispetto alle zone protette per le loro bellezze

naturali, non ricorre certamente la medesima ratio della denunciata

disposizione, risultando anzi evidente, in base a quanto ora detto, la

profonda differenza, se non la contrapposizione, tra le due situazioni

messe a confronto dall'ordinanza di rimessione;

che in conclusione la questione si presenta manifestamente non

fondata.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 ter d.l. 11 dicembre 1967 n. 1150, come

convertito in l. 7 febbraio 1968 n. 26, sollevata in riferimento

all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di La

Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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