I contratti di mutuo stipulati per le costruzioni indicate nell'articolo precedente o per la prima, compravendita delle costruzioni stesse, se avvenga entro il quadriennio dal giorno in cui sono state dichiarate abitabili o siano state effettivamente abitate, sono assoggettati al pagamento delle imposte di registro od ipotecaria ridotte ad un quarto. Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile. E' concesso il beneficio della registrazione a tassa fissa per gli atti di cessione dei contributi di cui all'art. 1.

Testo vigente dal 18 luglio 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art18 · fonte del testo

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