Gli atti occorrenti per l'attuazione delle costruzioni di cui al precedente art. 4 sono esenti dalla tassa di concessione governativa e scontano, ove vi siano soggetti, le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari. Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria agli atti occorrenti per la esecuzione delle opere previste dal precedente art. 7. Il godimento delle agevolazioni accordate dal presente articolo e' subordinato alla condizione che ogni singolo atto contenga la contestuale dichiarazione che esso e' stipulato ai sensi della presente legge.

Testo vigente dal 6 aprile 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-03-26;173~art8 · fonte del testo

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