Art. 159 — Istituti autorizzati all'incanto, e all'amministrazione dei beni

[1]Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

[2]Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati puo' essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del codice; ad essi puo' essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorita' giudiziaria.

[3]Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalita' e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonche' la misura dei compensi dovuti agli istituti.1417

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo vigente dal 10 dicembre 1994

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 79/1970

    Questione infondata
    3 giugno 1970

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma terzo del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 sulle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile - in base al quale sono stati emessi i regolamenti di cui ai decreti ministeriali 20 giugno 1960 e 11 gennaio 1965 contenenti disposizioni sulle esecuzioni affidate agli Istituti di vendite giudiziarie - sollevata sul rilievo che il potere regolamentare conferito con detto articolo al Ministro di grazia e giustizia di stabilire modalità e controlli per l'esecuzione degli incarichi affidati agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto sia in contrasto tanto con l'art. 87, quinto comma, della Costituzione, che prevede l'emanazione di regolamenti solo da parte del Presidente della Repubblica, tanto con gli altri precetti costituzionali (art. 70 e 82) che disciplinano le fonti di produzione normativa senza far menzione di ministri.

    Art. 159 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 87 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 82 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 118/1967

    Questione inammissibile
    23 novembre 1967

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, terzo comma, del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 (contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile), sollevata dal pretore di Ancona, con le ordinanze citate in epigrafe, in riferimento all'art. 87, comma quinto, della Costituzione nonché ai principi costituzionali che regolano…

    Art. 159 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 87 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art159 · fonte del testo

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