Art. 7 — (Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005)

Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' e secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con la vigente normativa in materia di alimenti e mangimi, nonche' con i regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e n. 183/ 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, e successive modificazioni. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dellagiustizia, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari e dei mangimi, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;
  • b)rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione ed informazione del consumatore e della qualita' dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitivita' alle imprese;
  • c)abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non piu' adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese;
  • d)riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformita' ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), con previsione di una sanzione amministrativa il cui importo, non inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro, deve tenere conto anche della dimensione dell'impresa e del relativo fatturato, al fine di rendere piu' incisive le sanzioni amministrative come deterrente effettivo;
  • e)conferma del principio della prescrizione "a priori" preventiva rispetto all'accertamento ed alla contestazione o notificazione delle violazioni nel relativo procedimento sanzionatorio;
  • f)reintroduzione e definizione delle modalita' di semplificazione delle procedure di autocontrollo applicate nelle micro e piccole imprese, in conformita' ai criteri di flessibilita' riconosciuti dal regolamento (CE) n. 852/ 2004;
  • g)semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore alimentare e mangimistico, in conformita' alle disposizioni comunitarie;
  • h)circolazione delle informazioni tra le Amministrazioni;
  • i)razionalizzazione e coordinamento delle attivita' degli organi di vigilanza e controllo nell'attuazione del Piano integrato di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004, individuando, per detto Piano, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali quale punto di contatto con gli organi comunitari;
  • l)individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare, di requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie degli alimenti, delle sostanze e dei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, delle sostanze non alimentari impiegate negli e sugli stessi alimenti, compresi i prodotti fitosanitari, nonche' determinazione delle modalita' tecniche per l'effettuazione dei relativi controlli sanitari ufficiali;
  • m)individuazione di adeguate modalita' e procedure di collaborazione tra gli uffici doganali e gli uffici periferici delle altre amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi;
  • n)definizione delle modalita' di coordinamento e delle procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni tra le amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi e le autorita' di controllo in materia di condizionalita' della Politica agricola comune (PAC);
  • o)programmazione di una capillare e puntuale azione formativa e informativa rivolta a tutti i soggetti coinvolti e interessati dalle norme in questione. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni statali interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 14 luglio 2009

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