All'articolo 52, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'alinea e' sostituito dal seguente: «1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), il Governosegue i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 49, nonche' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:»;
  • b)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) introdurre una o piu' disposizioni in base alle quali prevedere la possibilita' per l'autorita' giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:
  • 1)che il reato per il quale la persona e' stata condannata sia punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;
  • 2)che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, il fatto per il quale la persona e' stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;
  • 3)che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilita' di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;».

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;96~art55 · fonte del testo

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