((1. Per i mutui di cui all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o gli eredi hanno la facolta' di optare per:

  • a)l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato con periodicita' annuale;
  • b)la continuazione del pagamento delle rate residue ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, stabilito con il medesimo decreto di cui alla lettera a). Nella determinazione dei tassi di cui alla lettera a) e alla presente lettera, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto nonche' dei prevedibili utili del fondo speciale con gestione autonoma di cui all'articolo 3, ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi medesimi, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo. I predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di sconto;)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1999 N. 136)). Quando la rata prevista dalla lettera b) del comma 1 non trovi capienza nel trattamento pensionistico del mutuatario, ovvero in caso di impossibilita' di adempiere alle residue obbligazioni derivanti dal mutuo, il mutuatario e' tenuto ad alienare l'immobile o la quota di sua proprieta' alla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. In tal caso il mutuatario puo' richiedere che l'immobile gli venga concesso in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il contratto di mutuo regola i criteri per la determinazione del valore dell'alloggio, nelle ipotesi di cui al comma 2, in base all'apporto di capitale proprio del mutuatario, maggiorato degli interessi legali e dell'importo delle rate versate, capitalizzate al tasso minimo di ammortamento annuo, nonche' detratto il capitale eventualmente garantito con ipoteca di grado anteriore. Il valore dell'alloggio, determinato ai sensi del comma 3, e' accreditato allo stesso mutuatario previa compensazione con l'importo corrispondente all'equo canone di locazione per il periodo antecedente alla cessione. I partecipanti alla comunione ai sensi dei commi 4 e 5 del precedente articolo 4 hanno prelazione nei confronti dei soggetti previsti dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo e della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Tale facolta' puo' essere esercitata entro tre mesi dalla formale notificazione dei fatti che hanno dato luogo alla richiesta di cessione.

Testo vigente dal 19 maggio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 19 maggio 1999. 155 parole tolte, 151 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: In caso di definitivaaggiunto: 1. Per i mutui di cui all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro tolto: o di decesso dei beneficiari, i mutuatari eaggiunto: , o gli eredi hanno aggiunto: la facolta' di optare per:

a) l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso tolto: attualizzato del 13 per cento aggiunto: stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato con periodicita' annuale;

b) la continuazione del pagamento delle rate residue tolto: al tasso costante del 13 per cento;

tolto: c) la cessione dell'immobile, entro sei mesi dal decesso del dante causa, a soggetti aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, che subentrano nel contratto di mutuo fino alla scadenza da questo prevista;

tolto: d) in caso di decesso del beneficiario, qualora esistano eredi con diritto a pensione di reversibilita', potra' essere richiesta la sospensione del pagamento delle rate per un anno. Il relativo importo, aumentato degli interessi vigenti alla data del decesso, verra' corrisposto congiuntamente alle rate ordinarie dell'anno successivo. 1-bis. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni volontarie, i mutuatari hanno facolta' di optare per l'estinzione anticipata del residuo debito ovvero per la continuazione del pagamento delle rate residue alle medesime condizioni e con l'applicazione dei medesimi criteri previsti per i lavoratori dipendenti aggiunto: ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, stabilito con il medesimo decreto di cui alla lettera a). Nella determinazione dei tassi di cui alla lettera a) e alla presente lettera, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto nonche' dei prevedibili utili del fondo speciale con gestione autonoma di cui all'articolo 3, ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi medesimi, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo. I predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di sconto; COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1999 N. 136. Quando la rata prevista dalla lettera b) del comma 1 non trovi capienza …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-12-18;891~art5 · fonte del testo

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