Art. 3 — Disposizioni di modifica della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni

Alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. Al comma 1 dell'articolo 5, l'alinea e le lettere a) e b) sono sostituiti dai seguenti: "1. Per i mutui di cui all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o gli eredi hanno la facolta' di optare per:

  • a)l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato con periodicita' annuale; b) la continuazione del pagamento delle rate residue ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, stabilito con il medesimo decreto di cui alla lettera a). Nella determinazione dei tassi di cui alla lettera a) e alla presente lettera, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto nonche' dei prevedibili utili del fondo speciale con gestione autonoma di cui all'articolo 3, ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi medesimi, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo. I predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di sconto;". Il comma 1-bis dell'articolo 5 e' abrogato. Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti tutte le attivita' e le passivita' del fondo speciale con gestione autonoma istituito dall'articolo 3".

Testo vigente dal 18 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;136~art3 · fonte del testo

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