I mutui di cui ai precedenti articoli sono concessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio, occorrendo, in deroga alle disposizioni legislative vigenti ed alle norme dei loro statuti. I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di anni 35, con facolta' di estinzione anticipata, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 9, e non debbono gravare sui mutuatari, per interessi, diritto di commissione e spese accessorie, in misura superiore al 4 per cento per anno.

Testo vigente dal 14 settembre 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;715~art4 · fonte del testo

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