Art. 12
Il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Per quanto attiene alla determinazione dell'indennità nei riguardi dei proprietari delle zone comprese nei piani urbanistici di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, nel sistema di tale legge è posta in essere una situazione di incertezza o di alea, derivante dal concorso di vari elementi (lunga durata del periodo di validità dei piani, sui beni privati, facoltà accordata ai comuni e ai consorzi, indicati nell'art. 1, di effettuare le espropriazioni gradualmente) tali da importare la possibilità che, nell'intervallo fra l'adozione dei piani e la loro attuazione si verifichino eventi perturbatori che rendano la liquidazione dell'indennità simbolica o irrisoria. È pertanto illegittimo, in relazione all'art. 42, terzo comma della Costituzione, l'art. 12, prima parte del secondo comma, della citata legge n. 167 del 1962, in quanto viola la garanzia costituzionale del diritto di proprietà, sotto il riflesso che non sottrae la liquidazione dell'indennità. in favore dei proprietari espropriati, all'incidenza di elementi aleatori, connessi alla dissociazione dell'indennità stessa e dell'effettiva sua corresponsione.
Art. 12 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare · Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 16 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1971 al 1 gennaio 2002. 8 parole tolte, 14 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971aggiunto: IL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.tolto: 865 aggiunto: 327 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167~art12 · fonte del testo
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