Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 173/1991

    Ha colpito questo articolo
    22 aprile 1991

    Il riconoscimento, operato nel caso dal giudice a quo, della natura "provvisoria" della indennità di espropriazione determinata con decreto del Presidente della Giunta Regionale - e della quale, in quanto "provvisoria", nel sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 11, commi primo e terzo, e 12, commi secondo, terzo, quinto e settimo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, si denuncia la non impugnabilità da parte dell'espropriante - implica valutazioni in fatto ed in diritto estranee al giudizio di legittimità costituzionale e pertanto insindacabili dalla Corte costituzionale. Va perciò respinta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione, avanzata dall'Avvocatuta dello Stato sul rilievo che la natura della suddetta indennità di esproprio non fosse provvisoria ma definitiva.

    Art. 24 cost. · Art. 12 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 11 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

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  • Sentenza n. 1022/1988

    Questione infondata
    9 novembre 1988

    In caso di espropriazione di immobile con destinazione edificatoria, non è applicabile la disciplina dell'art. 12, primo comma, L. 22 ottobre 1971 n. 865, essendo venuto meno, a seguito delle relative declaratorie di illegittimità costituzionale, un elemento estrinseco della fattispecie, essenziale al funzionamento; pertanto, dovendosi l'indennizzo sulla base del valore venale o di scambio, non è ipotizzabile a vantaggio del proprietario che proceda alla cessione volontaria una maggiorazione che conduca l'indennizzo al di la' del valore venale. (In base a tali principi, è stata dichiarata infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma. L. 22 ottobre 1971 n. 865, che nella interpretazione del giudice 'a quò renderebbe invece l'importo complessivo delle indennità di espropriazione di gran lunga superiore al valore del bene espropriato).

    Art. 42 cost. · Art. 12 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 17 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1991 al 1 gennaio 2002. 246 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50 per cento dell'indennita' provvisoria, determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17. Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennita' provvisoria. In caso di silenzio l'indennita' si intende rifiutata. Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennita' che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennita' presso la Cassa depositi e prestiti. La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennita' di esproprio o di occupazione in base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della liberta' e proprieta' dell'immobile espropriato. L'espropriante dispone il pagamento dell'indennita' accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma. Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art12 · fonte del testo

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