Per le espropriazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche, salvo quanto appresso disposto:

  • a)L'Ufficio del Genio civile compila l'elenco dei beni da espropriare e delle indennita' offerte e determinate ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167;
  • b)gli elenchi suddetti, vistati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sono depositati nei modi e nei termini di cui agli articoli 17 e 24 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359;
  • c)decorsi 15 giorni dal deposito degli elenchi l'Ufficio del Genio civile li trasmette al prefetto segnalando:
  • 1)le ditte che abbiano accettato l'indennita' offerta. Per queste il prefetto promuove dalla competente Autorita' giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennita' o emette l'ordinanza di versamento presso la Cassa depositi e prestiti;
  • 2)le ditte che non hanno accettato l'indennita' offerta. Per queste il prefetto dispone che l'Ufficio del Genio civile, in contraddittorio con le parti provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e, sentito l'Ufficio tecnico erariale, determina la indennita' ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti. A seguito della presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, prefetto emette il decreto di espropriazione ed autorizza l'occupazione definitiva dei beni.

Testo vigente dal 28 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-23;1844~art5 · fonte del testo

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