Art. 25 — Disciplina delle acque nelle aree protette

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Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorita' di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. 2.((Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1, nonche' le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'Ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni gia' assentite all'interno delle aree protette e richiedono all'autorita' competente la modifica delle quantita' di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS.11 MAGGIO 1999, N. 152, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 258)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584

1

Il D.L. 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, e' differito al 30 giugno 1995."

L. 30 aprile 1999, n. 136

4

La L. 30 aprile 1999, n. 136 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che "Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, e' differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394".

Testo in vigore dal 3 ottobre 2000 al 29 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1999 al 3 ottobre 2000. 92 parole tolte, 121 parole aggiunte.

… sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. tolto: Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso del regolare titolo, sono tenuti a richiederlo entro sei mesi dalla suddetta data, pena l'immediata interruzione della captazione a loro spese. L'ente gestore dell'area protetta si pronuncia sulla ammissibilita' delle captazioni di cui alle predette domande entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse. Le captazioni prive di regolare titolo, o per le quali non e' stata presentata domanda, sono immediatamente interrotte a spese dell'utente responsabile aggiunto: 2.Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1, nonche' le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'Ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni gia' assentite all'interno delle aree protette e richiedono all'autorita' competente la modifica delle quantita' di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. 3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS.11 MAGGIO 1999, N. 152, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 258.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art25 · fonte del testo

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