Art. 30 — Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 30, comma primo, lett. b) e c), l. 5 gennaio 1994, n. 36, che disciplina l'utilizzazione delle acque destinate a scopo idroelettrico, nella parte in cui, per l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici e per la difesa e la bonifica a salvaguardia della quantità e qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico, prevede l'intervento di organismi statali (CIPE e Comitato interministeriale, di cui all'art. 4, secondo co., l. n. 183 del 1989), senza ricorrere all'intesa con le Province autonome e al di fuori del piano generale provinciale, anche quando non si tratti di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, viola le competenze che spettano alle Province autonome in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, con la sola esclusione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, n. 9, dello Statuto). La norma, in tale parte, è quindi costituzionalmente illegittima, fermo restando che le conseguenti esigenze di coordinamento troveranno sede idonea nel piano generale delle acque pubbliche (artt. 14 dello Statuto e 8, d.P.R. n. 381 del 1974). - V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 8 Disposizioni in materia di risorse idriche · Art. 30 Disposizioni in materia di risorse idriche · Art. 16 Testo unico costituzionali · Art. 68 Testo unico costituzionali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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3 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1994 al 29 aprile 2006. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Tenuto conto dei principi di cui alla presente legge e del piano energetico nazionale, nonche' degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge, il CIPE, su iniziativa del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentite le Autorita' di bacino, disciplina:
tolto: a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;
tolto: b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
tolto: c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantita' e della qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art30 · fonte del testo
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