Art. 25 — Disciplina delle acque nelle aree protette

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1994 al 19 maggio 1999. Leggi il testo vigente →

Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorita' di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso del regolare titolo, sono tenuti a richiederlo entro sei mesi dalla suddetta data, pena l'immediata interruzione della captazione a loro spese. L'ente gestore dell'area protetta si pronuncia sulla ammissibilita' delle captazioni di cui alle predette domande entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse. 1 Le captazioni prive di regolare titolo, o per le quali non e' stata presentata domanda, sono immediatamente interrotte a spese dell'utente responsabile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584

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Il D.L. 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, e' differito al 30 giugno 1995."

Testo in vigore dal 22 agosto 1994 al 19 maggio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1994

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1994 al 22 agosto 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584

    Il D.L. 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, e' differito al 30 giugno 1995."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art25 · fonte del testo

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