Art. 25 — Disciplina delle acque nelle aree protette

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Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorita' di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso del regolare titolo, sono tenuti a richiederlo entro sei mesi dalla suddetta data, pena l'immediata interruzione della captazione a loro spese. L'ente gestore dell'area protetta si pronuncia sulla ammissibilita' delle captazioni di cui alle predette domande entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse. Le captazioni prive di regolare titolo, o per le quali non e' stata presentata domanda, sono immediatamente interrotte a spese dell'utente responsabile.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1994 al 22 agosto 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art25 · fonte del testo

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