Art. 2 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435

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((Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione deve essere versata la differenza tra l'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, e l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione di cui al primo comma, la somma versata in piu' e' rimborsata ai sensi degli articoli 41 e 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui agli articoli 44 e 44-bis dello stesso decreto. In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'articolo 1 della presente legge o della differenza di cui al primo comma del presente articolo ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Le disposizioni del precedente comma non si applicano:

  • a)quando sia omesso il versamento dell'acconto, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto, sia di ammontare non superiore a duecentocinquantamila lire per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per i contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • b)quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi dell'articolo 1, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto)).

Testo in vigore dal 20 ottobre 1977 al 27 luglio 1978

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 ottobre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1977 al 20 ottobre 1977. 142 parole tolte, 201 parole aggiunte in 3 capoversi.

Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione deve essere versata la differenza tra l'imposta tolto: sul reddito complessivo dovuta in base alla dichiarazione stessa, al netto delle tolto: ritenute di acconto applicate alla fonte aggiunto: detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, e l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1. aggiunto: Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione di cui al primo comma, la somma versata in piu' e' rimborsata ai sensi degli articoli 41 e 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui agli articoli 44 e 44-bis dello stesso decreto. In caso di omesso tolto: versamento della aggiunto: o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'articolo 1 della presente legge o della differenza di cui al tolto: precedente comma aggiunto: primo comma del presente articolo ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92tolto: , primo comma prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. tolto: Se l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1 e' inferiore al minore ammontare tra il 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo dichiarato o che avrebbe dovuto essere dichiarato per il periodo di imposta precedente, al netto delle ritenute di acconto, e il 75 per cento dell'imposta aggiunto: Le disposizioni del precedente comma non si applicano:

aggiunto: a) quando sia omesso il versamento dell'acconto, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma aggiunto: del presente articolo, al netto delle aggiunto: detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto, tolto: sull'importo versato in meno si applicano la soprattassa del 15 per cento e l'interesse in ragione del 12 per cento annuo con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito per il versamento. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello aggiunto: sia di ammontare non superiore a duecentocinquantamila lire per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per i contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche;

aggiunto: b) quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi dell'articolo 1, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma tolto: la somma versata in piu' e' rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto aggiunto: del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-03-23;97~art2 · fonte del testo

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