Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire trecentomila a lire unmilione)). Per la vendita all'ingrosso la sanzione amministrativa di cui al comma precedente e' duplicata. Le stesse sanzioni amministrative si applicano per l'inosservanza delle norme di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 6. Le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi sono applicate a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed i relativi proventi sono devoluti all'erario. Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta legge 24 dicembre 1975, n. 706, deve essere presentato agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo vigente dal 18 aprile 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 aprile 1991

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1981 al 18 aprile 1991. 6 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: 150 mila a lire 600 mila aggiunto: trecentomila a lire unmilione. Per la vendita all'ingrosso la sanzione amministrativa di cui al comma precedente e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;441~art5 · fonte del testo

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