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Miscellanea
Disposizioni in materia di ricorrenze festive
Legge 27 maggio 1949, n. 260
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2026
- Articoli
- 8
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, e' dichiarato festa nazionale.
- Art. 2Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario…
- Art. 3Sono considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici…
- Art. 4Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennita'…
- Art. 5Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione…
- Art. 6In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con…
- Art. 7Sono abrogati l'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1549 e tutte le…
- Art. 8La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
