Art. 3 — Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Art. 5 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati · Art. 3 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati · Art. 4 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati · Art. 2 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 2001 al 1 gennaio 2006. 226 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Dopo l'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonche' ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione. 2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all'assicurato nonche' al danneggiato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non e' messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli puo' rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo". Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2001-03-05;57~art3 · fonte del testo
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