Art. 4 — Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Art. 5 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati · Art. 3 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati · Art. 4 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati · Art. 2 cost.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Conegliano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituz…
Art. 5 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati · Art. 4 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 2001 al 1 gennaio 2006. 137 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Dopo l'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 12-quater 1 - 1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire nove milioni, in relazione a ciascun illecito. 2. E' fatta salva la facolta' di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16. 3. L'assicuratore non puo' subordinare la stipula di una polizza RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2001-03-05;57~art4 · fonte del testo
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