Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 64/2004

    Altra decisione
    12 febbraio 2004

    ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 5 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati · Art. 3 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati · Art. 4 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati · Art. 2 cost.

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  • Ordinanza n. 126/2003

    Questione inammissibile
    16 aprile 2003

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Conegliano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituz…

    Art. 5 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati · Art. 4 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 2001 al 1 gennaio 2006. 137 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Dopo l'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 12-quater 1 - 1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire nove milioni, in relazione a ciascun illecito. 2. E' fatta salva la facolta' di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16. 3. L'assicuratore non puo' subordinare la stipula di una polizza RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2001-03-05;57~art4 · fonte del testo

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