Art. 7-bis — Finanziamenti ad imprese in crisi
Articolo abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 13 novembre 1998 al 1 gennaio 2006. 534 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In attesa della ridefinizione degli strumenti di intervento per le imprese di assicurazione in crisi, il commissario straordinario di impresa di assicurazioni esercente l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, accertata la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnico- commerciale dell'impresa, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere al risanamento della medesima, puo' presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per conoscenza, all'ISVAP, motivata richiesta per la concessione di un finanziamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada'. La richiesta deve essere corredata del parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 3. Il finanziamento e' concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su conforme parere dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nel limite massimo del 70 per cento dell'importo delle riserve tecniche dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa in amministrazione straordinaria. Tale limite non puo' in ogni caso superare l'ammontare dei risarcimenti dovuti dall'impresa per sinistri avvenuti anteriormente alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Con lo stesso decreto sono stabiliti i tempi per l'erogazione del finanziamento, che deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei danni provocati dagli assicurati per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali e' obbligatoria l'assicurazione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabiliti e la commissione di cui allo stesso comma 2, le condizioni e i tempi per la restituzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada', del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, nonche' la misura degli interessi in base a un tasso corrispondente al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del margine di intermediazione, non superiore all'1,50 per cento. Il finanziamento concesso a norma del comma 2 costituisce credito privilegiato, con preferenza assoluta su ogni altro credito, ivi compresi quelli pignoratizi e ipotecari, anche nell'ambito delle procedure concorsuali. L'applicazione delle procedure di cui al presente articolo in nessun caso puo' concorrere a determinare l'aumento del contributo dovuto al 'Fondo di garanzia per le vittime della strada'. Il finanziamento previsto dal comma 2 deve essere assistito dalla costituzione in pegno delle azioni emesse dalla societa' anche a seguito di aumento di capitale. L'alienazione delle azioni segue la procedura fissata all'ultimo comma dell'articolo 2795 del codice civile. Qualora l'amministrazione straordinaria abbia termine in conseguenza dell'acquisto della maggioranza delle azioni dell'impresa da parte di un soggetto diverso da quello o da quelli che controllavano la societa' al momento dell'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', sentiti l'ISVAP e la commissione di cui al comma 2, stabilire modalita' particolari esclusivamente per quanto riguarda i tempi di restituzione del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, maggiorato degli interessi di cui al comma 3aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art7bis · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.