Art. 4 — Anagrafe patrimoniale
DECREDO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556
Testo vigente dal 18 luglio 1996
DECREDO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556
Testo vigente dal 18 luglio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1996 al 18 luglio 1996. 226 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Presso lo STAF e' costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 5 dell'articolo 3. Tali soggetti debbono comunicare ogni due anni e per iscritto allo STAF i dati e le notizie stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 5, indicativi della situazione patrimoniale e delle disponibilita' del nucleo familiare, nonche' i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di societa' ed enti, di attivita' di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati. Con il regolamento di cui all'articolo 5 sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedelta' del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza. Lo STAF acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonche' gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale. Con il regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le modalita' di accesso ai sistemi informativi, nonche' le modalita' procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore dello STAF e degli addetti alle attivita' di cui al comma 5 dell'articolo 2. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.aggiunto: DECREDO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-17;263~art4 · fonte del testo
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