Art. 2 — Organizzazione dello STAF
DECREDO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556
Testo vigente dal 18 luglio 1996
DECREDO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556
Testo vigente dal 18 luglio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1996 al 18 luglio 1996. 423 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Lo STAF si articola in uffici ed e' costituito da un direttore e da dieci componenti. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed e' scelto tra magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di eta' previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non e' rinnovabile. I componenti, che devono avere un'eta' non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unita', tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unita', tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non e' rinnovabile. Il direttore e i componenti dello STAF sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza. Allo STAF sono addetti non piu' di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza. L'indirizzo dell'attivita' dello STAF compete al Ministro delle finanze, sentito un apposito comitato composto dal direttore dello STAF, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il comitato e' presieduto dal direttore dello STAF o da altro componente da lui delegato. Ai componenti del comitato con diritto di voto compete un trattamento economico annuo aggiuntivo di lire 103 milioni lordi per il direttore e di lire 70 milioni lordi per gli altri componenti. Con decreto del Ministro delle finanze e' determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7, valutato in lire 803 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.aggiunto: DECREDO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-17;263~art2 · fonte del testo
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