Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 febbraio 1954 al 11 aprile 1971. Leggi il testo vigente →

((Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera, di ricovero ai sensi dell'art. 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altra Amministrazione statale, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute presso i singoli Istituti di ricovero - dall'Ente assistenziale previsto dall'art. 2 della citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, o dall'Amministrazione statale che se ne e' assunto l'onere - ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Tali ritenute vanno a favore dell'Ente predetto o delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero. Non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero stesso non e' a totale carico dell'Amministrazione che lo ha, disposto o deriva, dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento)). Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, si considerano soltanto i ricoveri disposti da Amministrazioni statali o da Enti con i quali le Amministrazioni predette abbiano stipulato apposite convenzioni per l'assistenza sanitaria dei mutilati od invalidi per causa di servizio ordinario. L'Amministrazione o l'Ente che dispone il ricovero deve darne comunicazione all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione della norma contenuta nell'art. 3 del citato decreto n. 74.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1954 al 11 aprile 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1951 al 2 febbraio 1954. 37 parole tolte, 113 parole aggiunte.

Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera tolto: di ricovero per mezzo delle Amministrazioni statali o di altri Enti con i quali le Amministrazioni predette abbiano stipulato apposite convenzioni per l'assistenza sanitaria di tale categoriaaggiunto: , di ricovero ai sensi dell'art. 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altra Amministrazione statale, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta tolto: nella misura di un quarto aggiunto: in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute presso i singoli Istituti di ricovero - dall'Ente assistenziale previsto dall'art. 2 della citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, o dall'Amministrazione statale che se ne e' assunto l'onere - ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Tali ritenute vanno a favore tolto: dell'Amministrazione o dell'Ente che sostiene aggiunto: dell'Ente predetto o delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricoveroaggiunto: . Non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero stesso non e' a totale carico dell'Amministrazione che lo ha, disposto o deriva, dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento. Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-05-04;306~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari