Il Ministero dell'interno provvedera' a stabilire le modalita' per l'attuazione dell'assistenza prevista dall'articolo 1 e, ove occorra, a stipulare, sentita l'Unione nazionale mutilati per servizio, apposita convenzione con idoneo ente assistenziale per lo svolgimento, sotto la propria vigilanza, delle provvidenze relative. In tal caso fara' parte del Consiglio di amministrazione dell'ente medesimo, per quanto attiene all'esercizio dell'assistenza suddetta, anche un membro nominato dal Ministero dell'interno, su terna proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

Testo vigente dal 3 dicembre 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1287~art2 · fonte del testo

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