[1]((Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e' accordata, d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:

[2]Lettera A......................... L. 84.000 Lettera A-bis, n. 1.................... L. 72.000 Lettera A-bis, n. 2 e n. 3................. L. 51.500 Lettera B......................... L. 45.000 Lettera C......................... L. 40.000 Lettera D......................... L. 35.000 Lettera E......................... L. 30.000 Lettera F......................... L. 25.000 Lettera G......................... L. 20.000

[3]L'indennita' e' ridotta, come segue, per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

[4]Lettera A......................... L. 81.000 Lettera A-bis, n. 1.................... L. 69.000 Lettera A-bis, n. 2 e n. 3................. L. 48.500 Lettera B......................... L. 42.000 Lettera C......................... L. 37.000 Lettera D......................... L. 32.000 Lettera E......................... L. 27.000 Lettera F......................... L. 22.000 Lettera G......................... L. 17.000

[5]I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A, A-bis, numeri 1), 2), comma secondo, 3); B, numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della tabella stessa possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare. In tali ipotesi viene operata sull'importo dell'indennita' di cui al presente articolo una riduzione di L. 17.000 per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di L. 20.000 negli altri casi. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis n. 1), nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare. L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali e in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti allo istituto e per il rimanente quinto all'invalido. Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considerano soltanto le ammissioni disposte dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - nell'esercizio della attivita' prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 - o da altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto che daranno comunicazione delle suddette ammissioni alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione. Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non e' a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento)).

Testo vigente dal 2 giugno 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 giugno 1974

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1971 al 2 giugno 1974. 93 parole tolte, 237 parole aggiunte in 5 capoversi.

Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla legge tolto: 18 marzo 1968 aggiunto: 28 luglio 1971, n. tolto: 313 aggiunto: 585, e' accordata tolto: d'ufficio un'indennita' per leaggiunto: , d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza tolto: o aggiunto: e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:

Lettera A.........................tolto: ... aggiunto: L. 84.000 Lettera A-bis, n. 1....................tolto: . L. 50.500 " aggiunto: L. 72.000 Lettera A-bistolto: ..aggiunto: , n. 2 e n. 3.................tolto: ........................... " 45.500 " aggiunto: L. 51.500 Lettera B.........................tolto: ......................... " 41.200 " aggiunto: L. 45.000 Lettera C.........................tolto: ......................... " 32.000 " aggiunto: L. 40.000 Lettera D.........................tolto: ......................... " 26.800 " aggiunto: L. 35.000 Lettera E.........................tolto: ......................... " 21.500 " aggiunto: L. 30.000 Lettera F.........................tolto: ......................... " 20.700 " aggiunto: L. 25.000 Lettera G.........................tolto: ......................... " 17.400 aggiunto: L. 20.000

L'indennita' e' ridotta tolto: come segueaggiunto: , come segue, per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

Lettera A.........................tolto: ... aggiunto: L. 81.000 Lettera A-bis, n. 1....................tolto: .. L. 47.500 " aggiunto: L. 69.000 Lettera A-bistolto: ..aggiunto: , n. 2 e n. 3.................tolto: ........................... " 42.500 " aggiunto: L. 48.500 Lettera B.........................tolto: ......................... " 38.200 " aggiunto: L. 42.000 Lettera C.........................tolto: ......................... " 29.000 " aggiunto: L. 37.000 Lettera D.........................tolto: ......................... " 23.800 " aggiunto: L. 32.000 Lettera E.........................tolto: ......................... " 18.500 " aggiunto: L. 27.000 Lettera F.........................tolto: ......................... " 17.700 " aggiunto: L. 22.000 Lettera G.........................tolto: ......................... " 14.400 aggiunto: L. 17.000

tolto: Aiaggiunto: I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A, A-bisaggiunto: , numeri 1), 2), comma secondo, 3); Baggiunto: , numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della tabella stessatolto: , e' data facolta' della scelta fra l'accompagnatore militare con l'indennita' ridotta prevista dal comma successivo e l'indennita' nella misura intera. In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennita' di cui ai precedenti commi e' ridotta di lire 14.400 aggiunto: possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare. In tali ipotesi viene operata sull'importo dell'indennita' di cui al presente articolo una riduzione di L. 17.000 per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di tolto: lire 17.400 aggiunto: L. 20.000 negli altri casi. aggiunto: Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis n. 1), nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare. L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali tolto: od aggiunto: e in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi tolto: od aggiunto: o assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti tolto: all'Istituto aggiunto: allo istituto e per il rimanente quinto all'invalido. Ai fini dell'applicazione del precedente comma si … guerra - nell'esercizio della attivita' prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 - tolto: che dara' aggiunto: o da altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto che daranno comunicazione delle suddette ammissioni alla tolto: Direzione aggiunto: direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensioneaggiunto: . Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non e' a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-25;95~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari