Art. 3 — Elargizione alle vittime di richieste estorsive

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L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalita' del fatto, sono riconducibili a finalita' estorsive, purche' non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalita'. Se per il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione e' concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

Testo in vigore dal 3 marzo 1999 al 29 febbraio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-02-23;44~art3 · fonte del testo

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