Art. 7 — Elargizione ad altri soggetti

L'elargizione e' altresi' concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprieta', o sui quali vantano un diritto reale di godimento. L'elargizione e' concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attivita'. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.

Testo vigente dal 3 marzo 1999

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-23;44~art7 · fonte del testo

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