Il premio di produzione e' corrisposto per le giornate di presenza in servizio; esso spetta anche per le giornate di congedo ordinario, di congedo speciale per infortunio in servizio((e di guerra)), di assenza dovuta ad infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio e per quelle previste dagli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Dalla corresponsione del premio di produzione e' escluso il personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti. Qualora, per esigenze organizzative di servizio, l'orario d'obbligo settimanale di lavoro venga ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, la misura del premio giornaliero di produzione e' maggiorato in modo tale da garantire al personale interessato, nella settimana, il medesimo importo dovuto a coloro il cui orario d'obbligo e' ripartito in sei giorni. Qualora l'impiegato usufruisca di perplesso o si assenti dal servizio per qualsiasi motivo per un periodo di tempo sino a due ore, il premio giornaliero e' ridotto di un terzo; se l'assenza supera le due ore, il premio non e' corrisposto. Il premio non viene, altresi', corrisposto in tutti i casi in cui dai documenti d'ufficio risulta che la produzione individuale o di gruppo prevista non e' stata conseguita per negligenza dell'impiegato o degli impiegati.

Testo vigente dal 8 gennaio 1981

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 253/1988

    Questione infondata
    3 marzo 1988

    Stante la non omogeneita` delle situazioni poste a confronto, non costituisce una irragionevole disparita` di trattamento dei dipendenti assenti dal servizio a causa di espletamento di mandato elettivo, rispetto ai dipendenti assenti per mandato sindacale, in ragione dell'esclusione dei primi dal premio di produzione, di cui, invece, beneficiano i secondi durante l'as- senza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4, comma primo, Legge 9 febbraio 1979, n. 49).

    Art. 3 cost. · Art. 4 Disposizioni · Art. 45 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali · Art. 47 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1979 al 8 gennaio 1981. 1 parola tolta, 3 parole aggiunte.

Il premio di produzione e' corrisposto per le giornate di presenza in servizio; esso spetta anche per le giornate di congedo ordinario, di congedo speciale per infortunio in tolto: servizio aggiunto: servizioe di guerra, di assenza dovuta ad infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio e per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1979-02-09;49~art4 · fonte del testo

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