Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

della legge 9 febbraio 1979, n. 49 ("Disposizioni concernenti il

personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e

telecomunicazioni"), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1981

dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, iscritta al n. 675

del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 12 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale

dell'Emilia-Romagna, con ordinanza 28 gennaio 1981, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

della legge 9 febbraio 1979, n. 49, nella parte in cui non comprende

fra i casi in cui spetta, malgrado l'assenza dal servizio, il premio

di produzione attribuito per le giornate di presenza in servizio,

anche quello dei dipendenti autorizzati a rimanere assenti dal

servizio per l'espletamento del mandato amministrativo a seguito di

elezione a pubblico ufficio;

che secondo il giudice remittente l'esclusione in questione

concreterebbe una situazione di disparità di trattamento, con

conseguente violazione dell'art. 3 Cost., rispetto ai dipendenti che

si assentano dal servizio per espletamento del mandato sindacale, ai

sensi degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, i quali,

invece, beneficiano del premio di produzione durante l'assenza dal

servizio;

Considerato che le situazioni poste a confronto non sono omogenee,

stante la sostanziale diversità degli istituti che le riguardano, e

che, pertanto, la censurata diversità di disciplina non costituisce

irragionevole disparità di trattamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge

9 febbraio 1979, n. 49 ("Disposizioni concernenti il personale delle

aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni"), sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale Amminustrativo Regionale

dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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