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Miscellanea
Disposizioni
Legge 9 febbraio 1979, n. 49
Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
- Aggiornato al
- 19 gennaio 1982
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1Al fine di accrescere la produttivita' aziendale, e' autorizzata la corresponsione, a…
- Art. 2Per la remunerazione dell'aumento della produttivita' del personale postelegrafonico sono…
- Art. 3Entro il 28 febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro delle poste e delle…
- Art. 4Il premio di produzione e' corrisposto per le giornate di presenza in servizio; esso…
- Art. 5Ferme restando le disposizioni relative agli uffici locali ed agenzie, l'Amministrazione…
- Art. 6Il primo comma dell'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, come sostituito…
- Art. 7Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui alle tabelle…
- Art. 8A decorrere dal 1 gennaio 1979, il personale delle carriere direttive, all'atto della…
- Art. 9A far tempo dal 1 dicembre 1978, per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero…
- Art. 10L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, e'…
- Art. 11I compensi previsti dalla presente legge nonche' quelli previsti dall'articolo 28…
- Art. 12In sede di pagamento del premio di produzione per l'anno 1978, le aziende dipendenti dal…
- Art. 13All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1978 in…
- Art. 14Sugli stanziamenti recati dalla presente legge per l'anno finanziario 1978 possono essere…
