Al personale addetto ai servizi telefonici e' corrisposto, in dipendenza dello sviluppo, del miglioramento e dell'intensificazione del traffico, un premio di lire diecimila mensili. Detto premio e' maggiorato del sessanta per cento nei riguardi del personale che non fruisce delle competenze speciali di cui al quarto comma del presente articolo ed ai primi tre commi dell'articolo 22. Dalla maggiorazione e' escluso il personale addetto al Centro meccanografico ad eccezione dei funzionari dirigenti. Il premio assegnato in base alle norme che precedono non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio, quelli per infermita' riconosciute dipendenti da pause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermita' contratte in guerra. Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane e delle accettazioni dirette al pubblico, e', altresi', concesso un premio di rendimento per ogni giorno di effettiva prestazione, nella misura appresso indicata: capi degli uffici interurbani lire 600; coadiuvanti addetti ai servizi di commutazione, nonche' capi turno ed assistenti dei medesimi servizi lire 550; operatori ed operatrici lire 500. 1 Al personale comandato a prestare servizio ai centralini del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle stazioni amplificatrici, il premio e' corrisposto nella misura di lire centoventicinque per ogni giorno di effettiva prestazione. Durante i primi quattro mesi del periodo di prova il premio di rendimento va corrisposto nella misura del cinquanta per cento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 febbraio 1963, n. 81

1

La L. 18 febbraio 1963, n. 81 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "Per i capi degli uffici interurbani di 1ª, 2ª e 3ª classe, il premio di rendimento previsto nel quarto comma dell'articolo 24 della suddetta legge n. 465, e' stabilita, per ogni giornata di effettiva prestazione, rispettivamente nella misura di lire 1.500, lire 1.250 e lire 1.000".

Testo vigente dal 9 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1961 al 9 marzo 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 febbraio 1963, n. 81

    La L. 18 febbraio 1963, n. 81 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "Per i capi degli uffici interurbani di 1ª, 2ª e 3ª classe, il premio di rendimento previsto nel quarto comma dell'articolo 24 della suddetta legge n. 465, e' stabilita, per ogni giornata di effettiva prestazione, rispettivamente nella misura di lire 1.500, lire 1.250 e lire 1.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art24 · fonte del testo

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