L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, e' sostituito dal seguente: "Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:

  • a)21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;
  • b)21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;
  • c)21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;
  • d)21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.".

Testo vigente dal 18 marzo 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 16/2001

    Altra decisione
    23 gennaio 2001

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè riesamini, alla luce delle sopravvenute modificazioni con decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480 e con il successivo decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302 censurato in riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto la proroga dei termini per la presentazione della documentazione relativa alle istanze di vendita nell'espropriazione immobiliare, ivi transitoriamente stabilita, non sarebbe applicabile nel caso di istanze di vendita presentate fra l'entrata in vigore della legge n. 302 del 1998 e quella del decreto-legge n. 64 del 1999, nelle quali detta documentazione sia mancante o incompleta. A.M.M.

    Art. 13-bis Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai · Art. 1 Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile · Art. 567 c.p.c. · Art. 4 Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:decreto.legge:1999-03-17;64~art1 · fonte del testo

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