L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, e' sostituito dal seguente: "Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:
- a)21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;
- b)21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;
- c)21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;
- d)21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.".
Testo vigente dal 18 marzo 1999
