Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tuttavia, fino ad un anno dalla data predetta e' consentita la vendita delle acquiviti prodotte anteriormente anche se abbiano caratteristiche, denominazioni e confezionamenti non corrispondenti alle norme della presente legge, e di qualsiasi altra bevanda, prodotta e posta in commercio prima di tale data, con denominazioni vietate o comunque riservate alle acqueviti. Tale termine e' ridotto a sei mesi per le vendite effettuato dal produttore. E' in ogni caso salva l'osservanza delle convenzioni internazionali.

Testo vigente dal 15 gennaio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art23 · fonte del testo

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