Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1974 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, secondo

comma, e 35, quarto comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580

(Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli

sfarinati, del pane e delle paste alimentari), promosso con ordinanza

emessa il 27 febbraio 1971 dal pretore di Mantova nel procedimento

penale a carico di Roncaia Attilio, iscritta al n. 163 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 151 del 16 giugno 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Attilio Roncaia,

imputato del reato di cui agli artt. 31,35 e 44, lett. c, della legge 4

luglio 1967, n. 580, la difesa prospettava al magistrato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della

Costituzione.

Il pretore, in accoglimento delle deduzioni della difesa, ha

sollevato, con ordinanza del 27 febbraio 1971, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31, limitatamente all'aggettivo

"sola", e 35, quarto comma, limitatamente all'inciso "e non possono

essere accompagnate da altre denominazioni o qualificazioni" della

legge contestata, contenente disposizioni per la lavorazione e

commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste

alimentari, in riferimento al primo comma dell'art. 3 della

Costituzione.

L'art. 31 della legge impugnata, dopo aver precisato, nel primo

comma, la qualità, la quantità e il peso delle materie che debbono

essere impiegate nella produzione della pasta all'uovo, stabilisce, nel

secondo comma, che "la pasta prodotta con impiego di uova deve essere

posta in commercio con la sola denominazione di pasta all'uovo".

L'art. 35, quarto comma, della stessa legge, prescrive che "le

denominazioni della pasta, da apporre sull'imballaggio od involucro,

devono essere quelle previste dagli artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33,

devono essere apposte consecutivamente e non possono essere

accompagnate da altre denominazioni o qualificazioni".

A parere del proponente le disposizioni suindicate sarebbero

talmente drastiche da non consentire, intese letteralmente, neppure

l'uso sull'involucro delle nomenclature tradizionali, conseguenti alla

diversa natura del taglio e della forma in cui il prodotto viene

lavorato e presentato. Non solo, ma la disciplina usata per la pasta

alimentare si porrebbe in contrasto - e di qui la violazione dell'art.

3 della Costituzione - con la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata

con legge 26 febbraio 1963, n. 441, che disciplina, sul piano generale,

sotto il profilo igienico, la produzione e la vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande.

Detta legge, infatti, porrebbe agli artt. 8 e 13 degli obblighi e

dei divieti ai produttori di sostanze alimentari diversi e meno gravi

di quelli imposti ai produttori di paste alimentari dalla legge n. 580

del 1967, che, invece, avrebbe dovuto adeguarsi alla stessa legge n.

283 del 1962. Mentre, infatti, l'art. 13 della legge n. 283 del 1962 fa

solo divieto di "offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa

o in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni

o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o

di genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali

da sorprendere la buona fede e da indurre in errore gli acquirenti

circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle

sostanze alimentari", le norme contestate della legge n. 580 del 1967

estenderebbero il divieto anche all'uso di denominazioni "proprie",

delle frasi pubblicitarie non atte a sorprendere la buona fede o trarre

in errore gli acquirenti sulla natura, sostanza o qualità

dell'alimento, e delle indicazioni cosiddette di "origine del prodotto"

e che traggono spunto o riferimento dal luogo dove nasce o si produce

la materia prima ovvero ha sede lo stabilimento.

L'indicazione "Le Mantovanelle" sovrastante una rappresentazione

riproducente, in un insieme allegorico, il profilo dei più noti

monumenti mantovani, costituirebbe, pertanto, una denominazione di

origine lecita per l'art. 13 della legge del 1962, ma illecita per la

legge del 1967.

Da tutto ciò, conseguirebbe un trattamento differenziato fra

produttore di pasta alimentare e produttore di qualsiasi altra sostanza

alimentare, non ragionevolmente giustificato da ragioni tecniche o

dalla particolare natura dell'un prodotto rispetto agli altri.

Non vi è stata costituzione di parte.

È intervenuto, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha

presentato deduzioni in termine.

L'Avvocatura dello Stato contesta la denunciata violazione

dell'art. 3 della Costituzione in quanto la particolare disciplina

prevista dagli artt. 31 e 35 della legge n. 580 del 1967, rientrerebbe

nell'ambito di una libera scelta politica del legislatore, che ha

ritenuto opportuno dovere adottare disposizioni più restrittive in

materia di paste alimentari al fine di evitare confusione e incertezze

sulla natura del prodotto, una volta che ne è imposta in modo

tassativo la precisa composizione ed evitare, altresì, una concorrenza

fondata esclusivamente sui motivi di provenienza. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del pretore di Mantova denuncia, in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione, gli artt. 31, comma

secondo, e 35, comma quarto, della legge 4 luglio 1967, n. 580, nelle

parti in cui, derogando alla disciplina generale prevista dall'art. 13

della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla produzione e vendita delle

sostanze alimentari, impongono, per la messa in commercio della pasta

prodotta con impiego di uova, la sola denominazione "pasta all'uovo",

con divieto dell'apposizione sull'imballaggio e sull'involucro di altre

denominazioni o qualificazioni o raffigurazioni.

La questione non è fondata.

2. - La legge 4 luglio 1967, n.580, che disciplina il settore

specifico della lavorazione e commercio degli sfarinati, del pane e

delle paste alimentari, trae la sua derivazione dalla legge a carattere

generale 30 aprile 1962, n. 283.

Peraltro, mentre quest'ultima ha di mira prevalentemente l'aspetto

igienico, e a tal fine modifica alcune disposizioni del testo unico

delle leggi sanitarie, della produzione e vendita delle sostanze

alimentari in genere, la legge n. 580 del 1967 ha, invece, come oggetto

specifico, la particolare tutela del consumatore da possibili atti di

frode o di induzione in errore sulla composizione, natura e qualità

del prodotto commerciato.

Tale disciplina differenziata è fondata su presupposti logici

obiettivi, i quali razionalmente ne giustificano l'adozione.

Invero, questa Corte ha, in ripetute sentenze, affermato che il

principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, non

è violato quando risultano diversamente disciplinate situazioni che il

legislatore considera diverse, purché il trattamento differenziato

riguardi categorie e non già singoli soggetti.

Il legislatore, nel prescrivere, per la produzione e la vendita

della pasta all'uovo, più appropriati criteri restrittivi di quelli di

massima previsti dalla legge generale n. 283 del 1962, si è proposto

di assicurare ai consumatori, anche nelle modalità di presentazione,

maggiori garanzie e una più incisiva tutela circa la natura, la

composizione e le caratteristiche qualitative e quantitative del

prodotto smerciato e ciò prevalentemente al fine di eliminare ogni

possibile abuso o induzione in errore.

Nel caso di specie, compete, pertanto, al giudice di merito

stabilire, avuto riguardo alla ratio legis, se le modalità di

presentazione del prodotto di cui trattasi abbiano o non abbiano

rilevanza giuridica agli effetti penali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 31, comma secondo, e 35, comma quarto, della legge 4 luglio

1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali,

degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata, in

riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione, dall'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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