La domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata puo' essere presentata da una pluralita' di produttori o da una o piu' associazioni di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni, che rappresentino almeno il 25 per cento del prodotto. Essa e' presentata al competente assessorato regionale, che la istruisce, previa pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia e nel Bollettino ufficiale della regione, e la trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste unitamente al proprio motivato parere. Qualora la zona interessata si estenda in piu' regioni limitrofe, la domanda deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmessa, per conoscenza, alle regioni interessate. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • a)relazione illustrativa comprovante l'uso locale della denominazione di origine dell'olio oggetto della domanda, con tutti i documenti che possono confermare quanto contenuto nella relazione stessa;
  • b)indicazione, a mezzo di una carta geografica in scala 1:25.000, della zona entro la quale avviene la produzione e la trasformazione delle olive da cui si ottiene l'olio, con riferimenti circa l'ubicazione dei terreni e la loro natura geologica;
  • c)indicazione della produzione media annuale dell'olio avente presumibilmente titolo alla denominazione di origine controllata;
  • d)indicazione delle varieta' delle olive che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale e delle rispettive proporzioni;
  • e)indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del prodotto. La domanda, con la relativa documentazione, e' trasmessa, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Comitato nazionale di cui all'articolo 14 per il parere di cui all'articolo 4, comma 2, che deve essere espresso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Testo vigente dal 28 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;169~art6 · fonte del testo

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