Chiunque adotta la denominazione di origine controllata come "ragione sociale" o come "ditta" e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire unmilione. La disposizione di cui al comma 1 si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata di cui all'articolo 4, comma 2. Per le ditte gia' esistenti alla data di pubblicazione della presente legge e' data facolta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 14, di consentire il proseguimento dell'utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichetta preventivamente approvata.

Testo vigente dal 28 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;169~art26 · fonte del testo

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